Non conta l'iscrizione all'AIRE ma la residenza in altro paese

Norme Tributi – il Sole 24 Ore – 05/08/2019

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Il Dl 34/2019 come convertito dalla legge 58/2019 (decreto crescita) ha superato l'interpretazione precedente dell’agenzia delle Entrate (circolare 17/E/2017) che negava la fruizione dell’agevolazione in esame ai soggetti non cancellati dall’anagrafe della popolazione residente, per il principio della presunzione assoluta di residenza fiscale per i soggetti iscritti.

Ora, ciò che infatti fa fede non è più l’iscrizione all’Aire, ma il fatto che il contribuente abbia avuto la residenza in un altro Stato in base a una convenzione contro le doppie imposizioni (deve quindi risultare fiscalmente residente all’estero).