Eutekne.info – 10/12/20109
Nella determinazione del saldo 2019, occorre basarsi su tale valore al 1° gennaio di quest’anno
I contribuenti che possiedono aree fabbricabili devono fare particolare attenzione nella determinazione dell’IMU e della TASI, quest’ultima per solo i Comuni che ne hanno previsto l’applicazione.
Infatti per questi immobili, in base all’art. 13 comma 3 del DL n. 211/2011 che richiama l’art. 5 comma 5 del DLgs. n. 504/92, la base imponibile non è formata dal dato catastale rivalutato, come avviene per i fabbricati, ma occorre basarsi “ sul valore venale in comune commercio” al 1° gennaio dell’anno di imposizione e quindi, per la determinazione del saldo 2019, al 1° gennaio 2019.
La norma si applica, in base all’art. 36 comma 2 del DL n. 223/2006 come espressamente richiamato, ai fini IMU, dal comma 2 della circolare del MEF n. 3 del 18 maggio 2012, per tutte le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dalla approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi regionali. Con tale disposizione si è voluto fare chiarezza per tutte quelle situazioni nelle quali l’area, individuata come edificabile nelle varianti di piano regolatore in corso di approvazione, non sia di fatto ancora concretamente edificabile in quanto il procedimento amministrativo non è ancora terminato.