Eutekne.Info – 20/12/2019
La Corte di Giustizia ha stabilito l’inapplicabilità dell’aliquota ridotta prevista per alberghi e strutture ricettive
La Corte di Giustizia Ue, coCon sentenza di ieri, relativa alla causa C-715/18, ha sancito l’impossibilità di applicare l’aliquota IVA ridotta in relazione alla locazione di spazi di ormeggio per le imbarcazioni da diporto.
La pronuncia, appare coerente con l’interpretazione fornita, a livello nazionale, dalla prassi amministrativa.
La risoluzione Agenzia delle Entrate n. 1 del 19 gennaio 2010 aveva, chiarito che alle locazione di posti barca è applicabile l’aliquota IVA ordinaria (all’epoca del documento di prassi pari al 20%, oggi al 22%).
In tale documento si richiamava la sentenza della Corte di Giustizia 3 marzo 2005, causa C-428/02, la quale aveva affermava che, per la locazione di posti a terra per il rimessaggio delle barche e di posti barca, è applicabile il regime IVA previsto per le locazioni di beni immobili.
Con la risoluzione n. 1/2010 dell’Agenzia delle Entrate aveva concluso per l’impossibilità di applicare alle locazioni di posti barca il regime di esenzione previsto, a livello nazionale, dall’art. 10 comma 1 n. 8 del DPR 633/72.