Esperto Risponde – Il Sole 24 Ore – 30/12/2019
L’articolo 1 bis del D.l. 16/2012, in aggiunta a quanto già previsto dall’articolo 3, comma 2 del Dlgs 23/2011 stabilisce: «Sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo, qualora siano assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo».
La cedolare secca al 21% o al 10% sostituisce l'Irpef, le addizionali, le imposte di bollo e di registro anche sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di affitto. Allo stesso modo, sostituisce anche l’imposta di bollo e di registro dovuta in caso di inserimento di un garante nel contratto.