Esperto Risponde – Il Sole 24 Ore – 06/01/2020
Per fornire una risposta, si deve far riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta tra Italia e Spagna l’8 settembre 1977 e ratificata con la legge 663/1980 (in vigore dal 24 novembre 1980).
In particolare, dispone l’articolo 6, primo comma, di tale accordo, «i redditi derivanti da beni immobili , …, sono imponibili nello Stato in cui detti beni sono situati». Per effetto del successivo terzo comma, la regola sopra esposta si applica indistintamente ai redditi derivanti sia dal diretto utilizzo dell’immobile, sia dalla locazione, dall’affitto o dalla vendita, sia «da ogni e qualsiasi altra forma di utilizzazione di beni immobili».
L’articolo 22, comma 2 dispone, qualora un soggetto residente in Italia possieda redditi imponibili in Spagna, l’Italia include nella base imponibile Irpef tali elementi di reddito, ma deve dedurre dalle imposte così calcolate i tributi già versati. L’ammontare di tale deduzione, non deve eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito.
In conclusione, le somme incassate dall’affitto dell’immobile in Spagna, oltre che in Spagna, vanno dichiarate in sede reddituale in Italia, come reddito diverso quadro RL rigo 12, scontando le imposte spagnole.