Eutekne.info – 22/02/2020
Il legislatore ha variato l'art.26 del Testo Unico delle Imposte Dirette consentendo di anticièpare la non imponibilità dei canoni non percepiti in caso di sfratto ed ingiunzione di pagamento, con applicazione ai canoni di locazione per gli immobili ad uso abitativo , stipulati dal 2020.
Nella nuova versione dell'Art.26 è stato previsto che i canoni di locazione, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, a condizione che la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.