Esperto Risponde – 09/03/2020
La detrazione del 50% (articolo 1, comma 175 della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020), si applica anche per l’acquisto di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da da cooperative edilizie o imprese di costruzione che provvedano, entro 18 mesi dalla fine dei lavori, alla vendita dell’immobile. In questi casi la detrazione del 50% viene riconosciuta forfettariamente sul 25% del corrispettivo d’acquisto dell’abitazione, entro il limite massimo di 96mila euro, a condizione che l’intervento di recupero abbia coinvolto l’intero fabbricato.
L’impresa cedente deve coincidere con quella costruttrice, intendendo per tale quella che li realizza su appalto a imprese terze o esegue direttamente i lavori. La detrazione, è prevista in misura pari al 36% di 48mila euro, ma la legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, ha potenziato con proroga al 31 dicembre 2020 la detrazione in misura pari al 50 per cento di 96mila euro.