Registro scontato se la “prima casa” è nel comune del luogo di lavoro

FiscoOggi – 30/3/2020


Il requisito è alternativo al trasferimento, entro diciotto mesi dall’acquisto, della residenza anagrafica
In materia d’imposta di registro, sebbene non sia espressamente richiesto dall’art. 1, nota II-bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131 del 1986, l’agevolazione cd. “prima casa” è subordinata alla dichiarazione dell'acquirente, nell’atto di acquisto, di svolgere la propria attività lavorativa nel comune dove è sito l’immobile (requisito alternativo a quello del trasferimento della residenza anagrafica nello stesso comune entro diciotto mesi), poiché le agevolazioni sono di norma condizionate ad una dichiarazione di volontà dell’avente diritto di avvalersene e, peraltro, l’Amministrazione finanziaria deve poter verificare la sussistenza dei presupposti del beneficio riconosciuto.
Ordinanza n. 7389 del 17 marzo 2020
Cassazione civile – sezione V  – Pres. Stalla Giacomo Maria – Rel. Mondini Antonio