Norme e Tributi Plus Il Sole 24 Ore – 08/05/2020
L’iscrizione all’Aire non esclude la residenza fiscale in Italia, se il contribuente ha nello Stato la sede dei propri affari ed interessi. La Ctr del Lazio rammenta che la Cassazione ritiene sussistente il domicilio in Italia, quando ricorrono taluni elementi presuntivi.
La Ctr del Lazio con la sentenza 11/09/2019 n. 4989, torna a ribadire il principio che l'iscrizione del cittadino italiano nell’anagrafe dei residenti all’estero (Aire) non esclude la residenza fiscale in Italia qualora il contribuente abbia nel territorio dello Stato Italiano il proprio domicilio, inteso come sede dei propri interessi ed affari.
L’articolo 4 della della convenzione Ocse prevede che se una persona fisica, in base alle rispettive leggi nazionali, è residente in entrambi gli Stati sulla base del criterio della residenza e del domicilio, si considera residente nello Stato in cui a a disposizione un'abitazione permanente. Una persona fisica ha un'abitazione permanente: a) con riferimento a una casa in locazione o in proprietà; b) se dispone di un'adeguata organizzazione che gli consenta una permanenza lunga.
Nel caso in cui la persona disponga in entrambi gli Stati di un’abitazione permanente, si considera residente nello Stato nel quale ha relazioni personali più strette. In difetto, si considera lo Stato dove abitualmente soggiorna. Se non è ancora possibile risolvere il conflitto neanche sulla base di quest’ultimo criterio, deve essere considerata la nazionalità del soggetto.