Ipsoa – 29/05/2020
La risoluzione per mutuo consenso dell'atto di donazione comporta il riacquisto da parte del donante della proprietà dell'immobile abitativo, oggetto di donazione, sito nello stesso Comune in cui il contribuente ha acquistato l'immobile prima casa, non comporta la decadenza dalle agevolazioni fruite. Al momento dell'acquisto della “prima casa”, l'acquirente non aveva la titolarità di nessun altro immobile abitativo nel medesimo Comune e, dunque, ha presentato correttamente le dichiarazioni previste dalla legge. Così ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 158 del 28 maggio 2020.