Fisco Oggi – 21/09/2020
Di norma nei casi di vendita, donazione, permuta la variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio, comporta il trasferimento delle quote di detrazione non usufruite salvo diversa pattuizione.
Invece nei casi in cui la detrazione spetta al detentore dell’immobile (per esempio, al comodatario o all’inquilino) le quote residue di detrazione non si trasferiscono anche se la detenzione si interrompe (circolare n. 57/1998, paragrafo 4).