Il Sole 24 Ore – Esperto Risponde – 12/10/2020
L’articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, prevede che, in caso di cessione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, è trasferita per i restanti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente (persona fisica) dell’unità immobiliare (circolare 7/E/2018). Invece, in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile anche se lo stesso non è adibito ad abitazione principale. La disponibilità del bene deve essere mantenuta non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per tutti gli anni per il quale l’erede fruisce delle rate residue di detrazione.
Nel caso che l’immobile viene subito venduto, si perde la disponibilità del bene e il diritto alla detrazione non compete neppure al nuovo proprietario.