Ipsoa.it – 09/11/2020
Con l’ordinanza n. 24875 depositata il 6 novembre 2020, la Corte di Cassazione, ha ribadito che i valori OMI non sono sufficienti da soli a fondare una rettifica ai fini delle imposte indirette per una compravendita, non essendo gli stessi una fonte di prova sul maggior valore effettivo dell’immobile. La pretesa fiscale deve essere basata anche su ulteriori elementi, non avendo le stime OMI i requisiti di precisione, gravità e concordanza, rivestendo solo una funzione di ausilio per l’esercizio della valutazione estimativa del bene.