Eutekne.info – 04/12/2020
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 27692, afferma che: in caso di divisione senza conguagli, l’Agenzia delle Entrate non può rettificare il valore dei beni immobili dichiarati nell’atto divisorio, accertando conguagli fittizi ex art. 34 comma 3 del DPR 131/86, se il valore delle quote attribuite ai condividenti è stato determinato applicando i moltiplicatori della “valutazione automatica degli immobili”.