FiscoOggi - 11/12/2020
In tema di esterovestizione, la residenza fiscale di una società può essere individuata nel luogo in cui vengono adottate le decisioni dirigenziali.
Si ricorda che l'articolo 73, comma 3 Tuir detta i criteri, tra loro alternativi, in base ai quali si stabilisce la residenza fiscale in Italia di una società, ossia se:
- la sede legale è in Italia
- la sede amministrativa, ovvero il luogo da dove si realizza l'effettiva direzione della società, è in Italia
- l'oggetto principale dell'attività della società è in Italia.
La "sede effettiva"
In sostanza, la determinazione della "sede effettiva" di una società comporta sempre un'indagine di fatto, diretta a stabilire dove vengono prese, al di là dei dati formali, le scelte dirigenziali.
Tra l'altro, il concetto di "sede effettiva" è certamente un concetto giuridico in circolazione nell'ordinamento europeo (cfr articolo 4 paragrafo 3, convenzione Ocse) e implica la prevalenza dei dati fattuali su quelli formali.
Elementi "sintomatici" dell'esterovestizione
- le e-mail acquisite inviate della società estera inviate periodicamente in Italia
- le riunione svolte in Italia per discutere delle problematiche e dell'organizzazione dell'azienda
- i formali amministratori della società inviano sempre delle e-mail per avere l'approvazione definitiva e collegiale delle decisioni
- gli amministratori della società estera sono italiani e raggiungevano la sede straniera non più di una o due volte l'anno
- i progetti e gli investimenti compiuti all'estero vengono decisi in Italia
- i verbali di assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci o per altro vengono redatti all'estero ma inviati in Italia per la sottoscrizione dell'amministratore delegato e di chi ne ha potere.