FiscoOggi - 22/06/2021
La persona fisica iscritta all’Aire è considerata fiscalmente residente in Italia quando è verificato, sulla base di elementi presuntivi, che ha fissato o mantenuto nel Paese, per la maggior parte del periodo d’imposta, il proprio domicilio, riconoscibile ai terzi, inteso come il luogo di stabile gestione degli interessi e degli affari economico-patrimoniali. Questo il principio di diritto espresso dalla sezione tributaria della Corte di cassazione nell’ordinanza n. 11620 del 4 maggio 2021.