FiscoOggi – 24/05/2022
L’espressione “esterovestizione di una società” indica un fenomeno dissociativo fra residenza sostanziale e residenza formale e consiste nella apparente localizzazione della residenza fiscale in territori o Paesi (anche Ue) diversi dall’Italia, con lo scopo di sottrarsi agli adempimenti tributari previsti dall’ordinamento del paese di reale appartenenza e beneficiare di un regime impositivo più favorevole onde ottenere vantaggi fiscali indebiti .
Ai sensi dell’art.73 terzo comma del Tuir, si considerano residenti nella stato italiano le società “che per la maggior parte dell'anno fiscale hanno l’oggetto principale o la sede legale o la sede dell’amministrazione nel territorio italiano”.
La norma detta tre principi di individuazione del posizionamento in territorio italiano, alternativi tra loro:
a. la sede legale
b. la sede amministrativa, intesa come luogo ove viene svolta l’attività di gestione
c. l'oggetto sociale, ovverosia l’attività essenziale posta in essere per realizzare gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto.
I giudici lombardi, con sentenza n.523 del 11/2/2022, hanno confermato la rilevanza del criterio della sede effettiva inteso come “luogo in cui si svolge in concreto la direzione e la gestione dell’attività di impresa e dal quale promanano le relative decisioni”.
Del resto, la giurisprudenza sia comunitaria che nazionale ha più volte chiarito che, ai fini dell’individuazione della sede amministrativa (“place of effective management”) ovvero il day to day management, prevale la situazione effettiva e sostanziale, facendo assumere un ruolo secondario al profilo apparente e formale.