Ecnews – 25/10/2022
Con la sentenza n. 25698/2022 (pubblicata il 1° settembre 2022), la Corte di cassazione, ha concesso la possibilità di utilizzare il credito d’imposta estero, come per i redditi in tassazione ordinaria anche per i redditi assoggettati a imposta sostitutiva.
Sarà così possibile evitare dannosi e inutili profili di doppia imposizione economica anche sui redditi di fonte estera (dividendi), percepiti in seguito al possesso di una partecipazione non qualificata.
Qualora i redditi derivanti da partecipazioni di fonte estera non qualificate siano percepiti direttamente dallo stesso contribuente, non tramite un intermediario residente, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il Tuir (art.18 comma1) prevede l’assoggettamento degli stessi redditi “ad imposizione sostitutiva” delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta.
Pertanto il contribuente dovrà riportare tali redditi nella prescritta dichiarazione ai fini dell’autoliquidazione di detta imposta sostitutiva.
Quindi:
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quando l’incasso dei dividendi avvenga senza l’intervento di un intermediario residente, esso va assoggettato ad imposta sostitutiva;
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quando i redditi derivanti da partecipazioni di fonte estera non qualificate siano percepiti tramite un intermediario residente, la stessa imposta sostitutiva ha una funzione del tutto sovrapponibile alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (articolo 27, comma 4, D.P.R. 600/1973),