Fisco Oggi – 25/11/2022
L’imposta dovuta per le annualità successive alla prima, per le cessioni, le proroghe e le risoluzioni dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili (e le relative sanzioni e gli interessi dovuti) devono essere richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento (comma 2-bis dell’articolo 76).
Invece per gli atti non presentati per la registrazione l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno in cui, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione (comma 1 dell’articolo 76).