FiscoOggi - 05/01/2023
La Legge di Bilancio 2023 appena approvata prevede la possibilità di escludere dalla tassazione, per il partecipante residente o appena residente in Italia, gli utili e le riserve di utili d'impresa risultanti dai bilanci delle società partecipate estere chiusi nel 2021 e non ancora distribuiti alla data dell'entrata in vigore della nuova norma.
Per l'affrancatura degli utili, la cui facoltà è esercitabile solo se le partecipazioni sono detenute nell'ambito dell'attività d'impresa, è prevista un'imposta sostitutiva del 9% per le società o del 30% per le persone fisiche, ridotta di tre punti percentuali per gli utili percepiti entro il termine di la liquidazione 2023, deve essere versata prima della chiusura del saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2022. Ulteriore condizione richiede che gli utili, per beneficiare della minore imposizione, siano accantonati per almeno due esercizi in un specifica riserva di patrimonio netto. Per i provvedimenti attuativi della disciplina è previsto un decreto del Mef entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio.
Sono inoltre soggette a tassazione in Italia, come altri redditi di natura finanziaria, le plusvalenze realizzate da contribuenti non residenti e derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti situati all'estero, il cui valore deriva, per oltre la metà, direttamente o indirettamente, da immobili collocati in Italia. Sono esclusi dal computo i “beni immobiliari” alla produzione o allo scambio di cui è diretta l'attività d'impresa ei “fabbricati strumentali” palesemente utilizzati nell'esercizio dell'impresa. La novità non si applica alle plusvalenze realizzate da OICR di diritto estero, o OICR in lingua inglese, costituiti in Stati membri dell'Unione Europea e in quei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni. Pertanto, la previsione della Legge di Bilancio 2021 per la parità di trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguite dagli Organismi di Investimento Collettivo (OICR) di diritto estero, costituiti nell'UE e negli Stati SEE, che consentono un adeguato scambio di informazioni, a quello di restano validi i dividendi e le plusvalenze realizzati da OICR aventi sede in Italia.
Ma cosa sono gli OICR, o i cosiddetti CIU in inglese? In termini tecnici e finanziari, l'acronimo italiano sta per organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o, più semplicemente, strumenti di investimento collettivo.