NT Fisco - 11/02/2023
La necessità del requisito duplice (dimora abituale e residenza anagrafica) è stata confermata dalla sentenza 209/2022 della Consulta che ha consentito ai coniugi, dimoranti in due abitazioni, di usufruire della doppia esenzione alla condizione che, per entrambi, sussistano i concorrenti requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale (Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia sentenza n. 166 del 18 gennaio 2023).