FiscoOggi – 29/03/2023
Per la Corte di giustizia di II grado della Toscana (sentenza n. 138 del 16 febbraio 2023), il criterio che determina l’assoggettamento delle società al sistema impositivo dello Stato è individuato dalla sede effettiva dell’amministrazione ovvero ove sono esercitati di fatto i poteri di direzione e di amministrazione dell’ente: quindi, la sussistenza di elementi di collegamento con uno Stato estero non determina il diritto impositivo di quest’ultimo, quando la direzione ed amministrazione dell’ente sono altrove.