Cambiano le norme sulla prima casa per chi si trasferisce all’estero

Eutekne.info – 14/06/2023

Da oggi entrano in vigore le nuove norme in tema di agevolazione prima casa, introdotte dall’art. 2 del DL 69/2023, il decreto con cui il Governo cerca di far fronte alle numerose procedure di infrazione attivate dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia.
Il DL 69/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 di ieri, modifica la Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, nella parte in cui disciplina le possibilità di accesso al beneficio prima casa, in caso di acquisto di un abitazione non di lusso (che oggi è definita dalla non appartenenza alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9), per i soggetti che si sono trasferiti all’estero.
L’agevolazione ordinaria (posto che misure ancora più favorevoli operano per i “giovani under 36” ex art. 64 commi 6-11 del DL 73/2021) consente, se presenti le condizioni di legge, di applicare, al momento di acquisto dell’abitazione, l’imposta di registro del 2% (con il minimo di 1.000 euro) e le imposte catastale e ipotecaria nella misura fissa di 50 euro ciascuna, oppure l’IVA al 4% e le imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
L’agevolazione spetta in presenza di alcune condizioni, che riguardano – in breve –, la titolarità di altri immobili nel medesimo Comune, il precedente godimento del beneficio in relazione ad altre abitazioni ancora di proprietà dell’acquirente e la residenza dello stesso acquirente.