Fisco e Tasse – 21/12/2023
Il Dlgs definitivo approvato il 19 dicembre 2023, prevede che: il comma 2 dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente: “2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.”.
Di conseguenza per le persone fisiche si sostituisce il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, dove il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni familiari e personali del contribuente aggiungendo quello della presenza fisica nel territorio dello Stato.